Nel pubblico e nel privato, tutte le regole per le visite fiscali in caso di malattia del lavoratore, le fasce di reperibilità e le procedure da seguire.
di Anna Fabi
La visita fiscale INPS ai dipendenti in malattia può essere inviata tutti i giorni, festivi compresi, negli orari previsti dalle fasce di reperibilità specifiche per il settore pubblico e privato (anche in part-time), con disposizioni ulteriori in caso di smart working.
Come funzionano le visite fiscali
In caso di assenza dal lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a ottenere un certificato medico e a rimanere reperibile presso il domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS.
Inoltre, il dipendente deve sottoporsi alle visite fiscali volte a verificare la giustificazione dell’assenza per malattia (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori).
Tra gli obblighi del medico curante c’è l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il dipendente dovrà trasmettere una copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (è sufficiente il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito dell’INPS). Il medico fiscale è tenuto a valutare le condizioni fisiche del soggetto e a esaminare la patologia descritta nel certificato di malattia.
Le regole, tuttavia prevedono specifiche deroghe. Sono anche previste procedure su misura per casi particolari come il prolungamento della malattia o la guarigione anticipata.
In tutte le fattispecie di visita medica fiscale INPS, disposta d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, sono applicabili sanzioni per assenze ingiustificate.
Vediamo di seguito tutte le regole e le fasce di reperibilità, caso per caso, dopo il recepimento negli ultimi anni della sentenza del TAR n. 16305/2023 con cui è stata bocciata la differenza tra regole nel pubblico e nel privato.
Visite fiscali INPS in malattia: fasce orarie di reperibilità
Le visite fiscali di controllo domiciliare sono effettuate dagli ispettori INPS nei casi di assenza dal lavoro per malattia, prevedendo specifici vincoli a cui è soggetto il lavoratore in materia di reperibilità.
Le fasce di reperibilità, fino al 2023, erano diversificate per lavoratori del settore pubblico e del privato.
In particolare, per il settore pubblico le fasce di reperibilità erano dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Dal 2024, invece, sono state unificate e anche per i dipendenti pubblici, così come per quelli privati, la reperibilità è dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (compresi domeniche e festivi). Per il pubblico impiego le regole per levisite fiscali erano cambiate nel 2018, con l’entrata in vigore del decreto n. 206/2017.
La sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha però annullato tale decreto nella parte riguardante le fasce orarie, uniformandole a quelle del settore privato.
Restano invece in vigore le regole stabilite dal decreto in merito alle nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia, imponendo un giro di vite in materia di reperibilità, con l’obiettivo di contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, resta la possibilità di visite ripetute e di controlli mirati. Sia per privati che per dipendenti pubblici, l’orario delle visite fiscali è analogo per tutti i dipendenti, che siano full-time o a tempo parziale.
Il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia mediante visita fiscale fin dal primo giorno di assenza. Iniziativa che può essere presa anche direttamente dall’Istituto.
Il datore di lavoro può inoltre nominare medici specifici per le visite fiscali ai lavoratori in smart working.
Verbale di accertamento visite fiscali INPS
In tutti i casi di visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro (una copia viene messa a disposizione anche del dipendente). Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico deve annotarlo sul verbale, farlo sottoscrivere dal dipendente e invitare lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.
Ispezioni mediche INPS ripetute e nei festivi
La visita fiscale può essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. I controlli possono essere concentrati soprattutto nei giorni sospetti, ovvero quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5): le statistiche mostrano infatti picchi di assenza dal lavoro nelle giornate di lunedì ed i giorni successivi alla scadenza delle ferie o alla giornata di riposo.
Reperibilità INPS per patologie gravi, terapie e invalidità
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab.E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
Domicilio per le visite fiscali INPS
In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, è compito del dipendente ammalato comunicare all’Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.
Per supportare tale procedura, è stato istituito un apposito servizio telematico INPS per aggiornare la reperibilità in riferimento ad un certificato di malattia in corso di validità.
Assenza ai controlli medici INPS
Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Assenza giustificata al controllo medico INPS
In caso di assenza alla vista fiscale il lavoratore può presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.
Sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati le assenze possono essere giustificate in caso:
- causa di forza maggiore;
- situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
- visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.
Ciascuna motivazione andrà opportunamente documentata
Guarigione anticipata dalla malattia del lavoratore
Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza). In merito precisiamo che:
- la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro – che senza certificato di rettifica non può consentire al lavoratore la ripresa delle sue normali mansioni (art.
2087 del codice civile) – sia nei confronti dell’INPS; - la rettifica deve essere trasmessa prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
- il certificato di rettifica della data di prognosi inizialmente stabilita deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.
Prolungamento malattia INPS
- Nel certificato telematico, il medico curante inserisce una data di fine prognosi che, in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia.
- Una data che il medico stabilisce in via previsionale e che quindi è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione.
In entrambi i casi la variazione deve essere segnalata all’INPS.
Nel caso specifico di un prolungamento sarà necessario il rilascio di uno o più certificati medici di continuazione.
Sanzioni legate alle visite fiscali INPS
In caso di assenza non giustificata alla visita fiscale INPS, sono previste sanzioni pari al:
- 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di prima assenza;
- 50% del restante periodo per la seconda assenza;
- 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.